È quanto ha precisato la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 27045 depositata il 6 ottobre 2021.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che, nell’ambito di un accertamento fiscale, con l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate del questionario o della richiesta di produzione documentale specifica al contribuente, si instaura tra i 2 soggetti un dialogo, di tipo preventivo ma soprattutto a carattere deflattivo, volto cioè a scongiurare un inutile eventuale contenzioso futuro; pertanto il contribuente, già in tale sede, è tenuto a produrre tutta quanta la documentazione specificatamente richiesta da parte dell’AdE, qualora poi questo intenda eventualmente utilizzarla in giudizio a propria difesa.
Nell’ipotesi, dunque, in cui il contribuente, in risposta alla richiesta da parte dell’organo accertatore, non provveda alla produzione completa della documentazione richiesta, questo deve essere consapevole di vedersi preclusa la produzione e quindi l’utilizzo di detta documentazione a propria difesa nella fase istruttoria e dibattimentale del contenzioso eventualmente instauratosi.
Si deve infatti ritenere applicato quel principio di diritto secondo cui vige una preclusione probatoria in sede contenziosa che impedisce la produzione in giudizio di tutti quei documenti che avrebbero potuto e dovuto esser prodotti in un tempo antecedente.
Unica eccezione alla preclusione riconosciuta, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, riguarda esclusivamente quei documenti che non sono stati prodotti ex ante, per cause però non imputabili al soggetto onerato a provvedervi.