- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell’energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
- Sistemi circolari
- il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.