Per l’acquisizione di determinate tipologie di software e sistemi IT funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 è confermato, dalla legge di Bilancio 2018, il super ammortamento del 40%. In determinati casi, tuttavia, può verificarsi che un software sia integrato in un bene iperammortizzato e sia, quindi, necessario al funzionamento della macchina stessa. In questa ipotesi l’impresa avrà diritto all’iperammortamento o al super ammortamento del 40%? I software sono agevolabili anche se acquistati a titolo di licenza d’uso?
La legge di Bilancio 2018, oltre alla proroga dell’iperammortamento 250%, ha confermato al 40% la maggiorazione prevista per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) elencati nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, come integrato dalla stessa Legge di Bilancio 2018.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che beneficiano dell’iperammortamento e, a seguito dell’estensione temporale del beneficio da parte della legge di Bilancio 2018, può essere fruita per gli investimenti effettuati nel corso del 2018. Il termine può essere allungato fino al 31 dicembre 2019, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In determinati casi, tuttavia, può verificarsi che un software sia integrato ad un bene iperammortizzato. In tale eventualità, l’impresa di quale agevolazione ha diritto?
Per rispondere a questa domanda, occorre innanzitutto considerare i beni immateriali ammissibili al super ammortamento del 40%.
L’elenco dei software agevolati è riportato nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, ampliato, come precedentemente accennato, dalla legge di Bilancio 2018.
La lista, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, fa riferimento ai soli software acquistati “stand alone”, ossia non necessari al funzionamento del bene materiale. Tali beni immateriali possono godere del super ammortamento del 40% solo nel caso in cui l’impresa benefici dell’iperammortamento 250% per gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge di Bilancio 2017. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell’iperammortamento.
Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, non sono oggetto del super ammortamento del 40% i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell’offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.).
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, ha chiarito che non è possibile beneficiare della maggiorazione per l’ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/E/2017, ha inoltre chiarito che rientrano tra gli investimenti agevolabili che beneficiano della maggiorazione del 40% anche i software acquistati a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce BI3 dello stato patrimoniale – “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”) in applicazione di corretti principi contabili (OIC 24 versione dicembre 2016).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, se il software è integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’Allegato A della legge di Bilancio 2017 (che beneficia dell’iperammortamento 250%), si tratta di un software necessario al funzionamento della macchina ed è considerato parte della stessa. In tal caso, non è necessario operare una distinzione tra la componente materiale ed immateriale dell’investimento: anche il software è agevolabile al 250%.
Per la fruizione del super ammortamento del 40%, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, la perizia/attestazione di conformità deve essere corredata di un’analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte, l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso.
Per poter iniziare a fruire della maggiorazione, infatti, il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Secondo quanto precisato nella suddetta circolare n. 4/E/2017 affinché un bene possa essere definito interconnesso è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).