Per i contributi automatici del 2018 (es: credito di imposta per formazione 4.0, credito di imposta per investimenti pubblicitari), la relativa fruizione non è legittima se l’importo del contributo non è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi 2019.
In specie, nel quadro RS del modello Redditi 2019 è previsto un Prospetto denominato “Aiuti di Stato”, la cui compilazione è obbligatoria per tutti coloro che hanno beneficiato di un contributo automatico relativo all’esercizio 2018. Il predetto adempimento consente la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito presso il MISE.
L’RNA, infatti, viene utilizzato per effettuare le verifiche
Qui di seguito i benefici che vanno indicati nel prospetto:
- aiuti fiscali automatici (sia aiuti di Stato e Aiuti “de minimis”);
- aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla relativa fruizione, il cui importo è determinabile solo in seguito alla dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;
- aiuti fiscali nel settore dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA (e non nel RNA).
Attenzione: il prospetto deve essere compilato con riferimento agli Aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si siano verificati nel periodo di imposta di riferimento della dichiarazione.
Vale la pena segnalare che per tutte le agevolazioni che prevedono un provvedimento di concessione nel quale è specificato l’importo del contributo, non è previsto l’obbligo di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”.
Secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, gli aiuti che devono essere indicati nel quadro RS si intendono concessi e sono registrati nel registro dall’AdE nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Ad esempio: in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo di imposta 2018, ai fini del calcolo del cumulo saranno considerati gli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario 2020 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2018 e nel 2019.
Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis determina l’illegittimità della fruizione.
In ordine alle modalità di compilazione del prospetto, si evidenzia come questo vada compilato avendo come riferimento gli aiuti specificati nella “tabella codici aiuti di Stato”, contenuta nelle istruzioni per la dichiarazione.
Nel caso di aiuti non espressamente previsti nei rispettivi quadri del modello, è possibile utilizzare il codice residuale 999.
Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato.
Se l’aiuto si realizza a progetti di investimento realizzai in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi, va compilato un distinto rigo, barrando la colonna “continuazione” nei righi successivi al primo.
Nel rigo RS402 vanno riportati (per gli aiuti de minimis) i CF delle Imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare “un’impresa unica” secondo la definizione comunitaria.