Secondo l’articolo 107 del TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, gli aiuti di stato “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Per stabilire se una misura possa rientrare tra gli aiuti di stato il TFUE fissa elementi da analizzare che sono riassumibili in: Vantaggio, Incidenza, Selettività, Trasferimento per questo detto anche Criteri VIST
Per Vantaggio si intende il vantaggio competitivo, è necessario quindi valutare se l’aiuto determini un miglioramento competitivo della condizione del beneficiario.
Incidenza: Questo principio riguarda l’esistenza di un elemento che falsi o pregiudichi la concorrenza.
Il criterio della Selettività ha come obiettivo la distinzione di ciò che è relativo a misure specifiche per favorire determinati settori o categorie (ascrivibili ad aiuti di stato) e ciò che è riferito a strumenti generali di politica economica che hanno come obiettivo lo sviluppo equilibrato dell’intero sistema.
Trasferimento: Classifica la provenienza dell’aiuto nel caso in cui provenga da stato regioni o altri enti pubblici.
Le agevolazioni che risultino “Aiuti di Stato” sono trattate in modo diverso dagli aiuti di carattere generale, gli aiuti di stato vengono infatti assoggettati a numerosi vincoli definiti dai regolamenti comunitari, Primo tra tutti il regolamento 651/2014.