Si ricorda che per gli investimenti effettuati nel 2018 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti, entro il prossimo 31 gennaio dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva degli investimenti incrementali. L’importo indicato nell’elenco pubblicato il 21 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, relativo ai soggetti che hanno prenotato il credito di imposta per l’anno 2018, si riferisce all’ammontare del credito solo teoricamente fruibile sulla base delle prenotazioni inviate. Tale importo diverrà definitivo dopo il 31 gennaio 2019, dopo che i beneficiari avranno comunicato l’effettiva realizzazione nel 2018 degli investimenti indicati, e sarà quindi possibile definire l’effettiva spettanza. Dopo il 31 gennaio 2019 verranno comunicati anche i dati relativi agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, che quindi ancora non sono visibili. Il credito maturato per gli investimenti 2017 e 2018 potrà quindi essere usato in compensazione solo dopo il 31 gennaio 2019 anche se, come riportato nell’articolo “Senza «sostitutiva» no al bonus pubblicità” del 22.01.19 sul quotidiano Fisco de Il Sole 24 ore, “per il solo 2018, l’importo corrispondente al dato provvisorio di ripartizione potrebbe già essere indicato nel bilancio 2018 in corso di predisposizione. Occorre peraltro fare attenzione, poiché la prenotazione del credito per le spese del 2018 dovrà essere confermata, o rettificata in meno, dai beneficiari, con la dichiarazione sostitutiva da inoltrare in via telematica dal 1° al 31 gennaio 2019”.
Un’altra novità è riportata nella Legge di Bilancio 2019, dove all’articolo 1, comma 762 viene disposto che le “agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura”.
Il diritto comunitario (art. 107 del trattato istitutivo dell’Unione) vieta gli aiuti concessi dagli Stati o attraverso risorse statali che, favorendo alcune imprese o produzioni, falsino o minaccino la concorrenza. Sono, però, previste alcune deroghe.
La Commissione Europea, con la warning letter del 21.11.2018, ha eccepito che il bonus rappresenta un aiuto di Stato indiretto a taluni media, che per il 2017 ha effetti retroattivi e quindi non incentivanti e infine che esso non è un contributo a fronte di investimenti (contabilmente intesi) ma di oneri di esercizio. A questo punto, per evitare la bocciatura della Commissione Europea, il legislatore ha ridimensionato l’importo massimo dei contributi erogati a ogni singolo soggetto, portandolo sotto i limiti di intervento della Commissione, ovvero nei limiti del cosiddetto “de minimis”.
Nel corso del 2019 saranno quindi concessi i contributi sia per il 2017, sia per il 2018. Si ritiene, pertanto, che entrambi i contributi concorreranno ad assorbire il plafond de minimis per il triennio che comprende il 2019. Molti degli aventi diritto subiranno inevitabilmente una decurtazione. Posto che i fondi a disposizione sono soggetti a riparto, altri interessati dovrebbero vedere aumentare la loro percentuale. La situazione è abbastanza complessa perché l’agevolazione non è nata con questo meccanismo e non sarà facile verificare il superamento del de minimis. La prossima mossa del contribuente è attesa per fine gennaio, con la rendicontazione degli investimenti pubblicitari per il 2018 che possono riproporre o ridurre gli importi richiesti.