Con la risposta all’istanza di interpello n.38 l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti relativi all’applicazione del Bonus Pubblicità.
Viene confermata la possibilità di godere del beneficio fiscale a imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Per poter godere del credito d’imposta il soggetto deve necessariamente aver effettuato nell’anno precedente investimenti in campagne pubblicitarie sugli stessi mezzi di informazione
Il valore di tali investimenti nell’anno in cui si vuole richiedere il beneficio deve superare almeno l’1 per cento gli investimenti sostenuti nell’anno precedente.
La ratio generale della norma, come precisato nell’interpello, risiede nel voler premiare, attraverso la concessione dell’agevolazione fiscale, gli investimenti pubblicitari cc.dd. incrementali, (…) il presupposto dell’investimento “incrementale” è posto ineludibilmente dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale di cui si discute.
La risposta di interpello n-38 va a completare ulteriormente il quadro già chiarito dalle FAQ pubblicate il 3 ottobre dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Le Faq pubblicate riguardano:
- Corretta individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: i costi relativi a prestazioni di servizio si considerano sostenute nel rispetto del principio di competenza come previsto nell’articolo 109 del TUIR, La competenza è dell’esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
- Modalità di pagamento ammesse: la norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.
- Importo da considerare ai fini dell’agevolazione: l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese, al netto dell’IVA, se detraibile. Nel caso di IVA indetraibile l’importo da considerare è rappresentato dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA). E’ da evidenziare che la norma esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.
- Trattamento fiscale del bonus: il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte, non venendo espressamente dichiarata la non rilevanza del credito d’imposta per bonus pubblicità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
- Non cumulabilità con altre agevolazioni: la fruizione dell’agevolazione è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.