Il credito d’imposta spetta alle imprese o ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
L’incremento degli investimenti pubblicitari sul singolo mezzo di informazione (stampa da una parte, ed emittenti radiotelevisive dall’altra) deve superare di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, presupposto fondamentale è che la spesa complessiva per gli investimenti pubblicitari, effettuata nel periodo di imposta nel quale si intende beneficiare dell’incentivo, sia superiore almeno dell’1% rispetto alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente.
Il credito d’imposta spettante viene calcolato in relazione agli investimenti effettuati su due tipologie di media:
- dal 2018 riguarda gli investimenti sia sulla stampa, anche online, che sulle emittenti radio/televisive locali;
- investimenti 2017 riguarda i soli investimenti effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017 (confrontati con il medesimo periodo del 2016) in relazione ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche online.
Il credito d’imposta, che ha carattere permanente, non è automatico, ma per la sua fruizione è necessario presentare una comunicazione telematica (prenotazione) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Sono due le scadenze da tenere a mente: per le domande relative al bonus spettante per gli investimenti in pubblicità effettuati nel 2017 la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dovrà essere inviata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Per gli investimenti effettuati nel 2018 il modulo dovrà essere trasmesso in modalità telematica dal 1° al 31 gennaio 2019.