Il Regolamento di attuazione sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali, che ha il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, è stato firmato il 16 maggio 2018 ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Non appena registrato, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Per l’anno in corso i soggetti interessati potranno presentare la domanda di ammissione al beneficio tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Manca quindi poco alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nell’attesa, è il Dipartimento per l’Informazione e dell’Editoria ad anticiparne il contenuto. Con un comunicato pubblicato il 7 giugno 2018, vengono chiariti requisiti, regole e importo del credito d’imposta per il quale, tuttavia, non si può ancora presentare domanda. I soggetti interessati a richiedere il bonus dovranno attendere la pubblicazione del provvedimento in GU, e le istanze di richiesta dell’agevolazione per gli investimenti incrementali in pubblicità dovranno essere inviate tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta. Nel frattempo, il Dipartimento mette a disposizione il contenuto del decreto attuativo che dà il via al bonus pubblicità 2018 necessario per fare chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale introdotta con l’articolo 4 del DL n. 149/2017 ed erogata nella forma di credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea che online, così come su radio e tv.
Avranno diritto a richiedere il credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di valore incrementale rispetto a quanto effettuato nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Per richiedere il bonus pubblicità 2018, quindi, sarà necessario che l’investimento in pubblicità superi almeno dell’1% il valore di quello dell’anno precedente. Così come chiarito dal decreto attuativo anticipato dal Dipartimento Informazione ed Editoria, per stessi mezzi di informazione non si intende la testata di stampa o radio-tv, bensì il tipo di canale informativo.
In sostanza, verrà valutato l’importo dell’investimento effettuato sulla stampa online e cartacea e quanto invece speso per pubblicità in radio e tv. Qualora gli investimenti pubblicitari siano stati effettuati sia sulla stampa che su emittenti radio-tv, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si richiede il bonus sarà valutato calcolando diversamente le somme investite nell’anno precedente.
Tuttavia, chiarisce il decreto, per aver diritto al credito d’imposta, è necessario che l’incremento di investimento effettuato, ad esempio, sulla stampa, non comporti una parallela diminuzione della spesa sul canale radiotelevisivo: in tale caso verrebbe meno il requisito dell’incremento di spesa complessivo.