Il Consiglio di Stato promuove lo schema di decreto sul bonus pubblicità, ma ad una condizione. Il provvedimento esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente non hanno effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. In tali casi, infatti, manca il presupposto dell’investimento “incrementale” posto dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale.
Ora il decreto dovrà essere messo a punto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emanazione definitiva.
Dal parere del 10 maggio 2018 del Consiglio di Stato si possono rilevare interessanti indicazioni sul decreto in arrivo.
Innanzitutto, il decreto, a differenza della prima bozza, non conterrà più il ricorso, qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, al meccanismo della “white list”, in base al quale i soggetti beneficiari, per poter accedere ai contributi, dovevano dimostrare di essere iscritti, o di aver richiesto di essere iscritti, negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Inoltre, come anche indicato nell’anticipazione pubblicata dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Sono, inoltre, escluse dalle spese potenzialmente finanziabili quelle “accessorie” rispetto all’acquisto di spazi pubblicitari, compresi i costi di intermediazione.
Inoltre, nella nuova stesura del decreto viene precisato che la possibilità di aumentare fino al 90% il credito d’imposta per le start-up innovative e le micro, piccole e medie imprese resterà sospesa fino all’approvazione da parte della Commissione UE. In pendenza di tale esito, il credito d’imposta sarà concesso nella misura ordinaria, pari al 75%.
Per quanto riguarda le campagne pubblicitarie effettuate fra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017, il riferimento è l’analogo periodo del 2016. Viene dunque recepita la contestazione del Consiglio di Stato: niente bonus pubblicità se non c’è una base storica su cui misurare l’incremento minimo dell’1%.
Nella bozza del decreto viene anche specificato che l’incremento dell’1% previsto per accedere al beneficio si riferisce nel caso d’investimenti effettuati su entrambi i canali d’informazione (stampa ed emittenti televisive) al complesso delle spese pubblicitarie effettuate su tali canali.
La misura è finanziata con 20 milioni per gli investimenti 2017 e 42,5 milioni per il 2018, per un totale di 62,5 milioni.
Un altro rilievo della giustizia amministrativa riguardava la necessità di descrivere meglio i criteri di ripartizione delle risorse nel caso di superamento degli stanziamenti annuali previsti. Il decreto specifica che si procede a una ripartizione proporzionale, con un tetto pari al 5% delle risorse annue destinate a giornali e periodici e al 2% di quelle previste per le emittenti radiotelevisive.
Il bonus pubblicità non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato telematicamente, si indica nella dichiarazione dei redditi relativa alla maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle successive fino a quando ne è consentito l’utilizzo.
La domanda si presenta tutti gli anni nel mese di marzo. Entro la fine di aprile il ministero dell’Editoria pubblica l’elenco dei soggetti richiedenti con la ripartizione delle risorse.
Solo per il 2018, la comunicazione telematica si presenta a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.