Il bonus pubblicità, non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, spetta per gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:
- sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line);
- nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 il credito d’imposta riguarda i soli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.
Il bonus pubblicità deve quindi essere calcolato sull’eccedenza degli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, in forma cartacea o on line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, devono essere calcolati due distinti crediti d’imposta. Nel caso di investimenti sia sui giornali sia sulle emittenti radio-televisive, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi di informazione, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’1%.
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione – di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della l. n. 249/1997 – e su giornali iscritti presso il competente Tribunale (ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 47/1948) ovvero presso il predetto Registro degli operatori della comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Per quanto riguarda i giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale, per poter beneficiare del bonus, detti media devono essere in possesso delle caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017. In particolare, per “edizione in formato digitale” si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.
Il comma 4, invece, stabilisce che “in caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito”.
Il beneficio è pari al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati sui due media (stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra) nel caso di:
- micro, piccole e medie imprese,
- start-up innovative
Per tutti gli altri soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie, l’agevolazione è pari al 75%, calcolato sempre sull’importo dell’incremento degli investimenti relativi ai due mezzi informativi.
In sede di prima applicazione, anche alle micro, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato.
Come precisato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria nel comunicato pubblicato sul proprio sito, le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90% saranno accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.