Dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 le aziende che vogliono usufruire del bonus pubblicità devono presentare la comunicazione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva per gli investimenti effettuati, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta a sostegno degli investimenti in pubblicità spetta solo alle imprese che nell’anno precedente hanno effettuato spese pubblicitarie agevolabili con almeno un incremento degli investimenti dell’1%.
Vengono quindi escluse le nuove imprese che nell’anno precedente non esistevano ancora e che quindi non possono soddisfare il requisito dell’incrementalità.
Quindi le imprese che non hanno sostenuto costi pubblicitari agevolabili nel 2016 non possono richiedere il bonus per il 2017; di conseguenza se non hanno sostenuto costi agevolabili nel 2017, non possono neanche richiedere il bonus per il 2018.
Un punto sul quale si è soffermato anche il Consiglio di Stato con il parere n. 1255/2018, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ritenendo che:
“Possano essere oggetto del contributo fiscale di cui si converte soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione “nell’anno precedente” e ciò perché nella fattispecie disciplinata dal citato art. 3, comma 3 del decreto de quo, non può ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità”.
Sono due le tipologie di spese pubblicitarie finanziate:
- spese sostenute nel periodo 1° gennaio -31 dicembre 2018,
- spese sostenute dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR, pertanto le spese di acquisizione dei servizi pubblicitari oggetto di agevolazione si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Il bonus per l’esercizio 2018 spetta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Il bonus per l’esercizio 2017 spetta anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e start-up innovative. Va precisato che la maggiorazione al 90% è in attesa di autorizzazione comunitaria. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.