In ordine alle verifiche in merito alla corretta applicazione del credito di imposta per attività di R&S, si segnala che i periodi di imposta attualmente oggetto delle verifiche predette sono quelli in cui il maggior numero di imprese ha fruito dell’agevolazione.
Trattandosi di un incentivo “automatico” (liquidato in autonomia dalle imprese), è evidente che l’attività di verifica non può che essere “a posteriori”.
Nell’ambito delle attività di verifica, va segnalata l’esigenza di una necessaria e diligente documentazione, da parte delle Imprese, delle attività di ricerca svolte (a titolo esemplificativo: relazione tecnica R&S, registri presenze del personale, contratti di ricerca, relazione rilasciata dal soggetto commissionario, attestazione del revisore).
Attenzione, i verificatori non devono cadere nell’errore di occuparsi di questioni tecniche che non competono a loro, in quanto estranee al mondo fiscale: la riconducibilità delle attività di R&S a quelle agevolabili è in capo al MISE (il quale, qualora non ritenesse esauriente il contenuto della relazione tecnica, si auspica propenda per richiedere approfondimenti all’azienda).
Ancora, il MISE dovrebbe ricordare all’AdE che l’applicazione pratica della ricerca e dell’innovazione ha declinazioni molto complesse, tali per cui un eventuale errore è spesso in buona fede.
Appare sbagliato, inoltre, valutare secondo i chiarimenti interpretativi (che di per sé non rappresentano norma di legge) oggi a disposizione i comportamenti delle imprese di diversi anni fa (quando molte questioni non erano ancora state affrontate).
Inoltre, il concetto di buon senso risulta fondamentale: spesso, attività correttamente documentate ma non condivise dai verificatori vengono qualificate come alla base di “crediti di imposta inesistenti”, invece che “non spettanti”, con evidente aggravio sanzionatorio.
La stessa cosa accade in caso di mere dimenticanze, da parte delle Aziende, nella compilazione del quadro RU, in presenza di documentazione corretta. A questo punto, vale la pena ricordare che nel nostro ordinamento esistono norme sulla disapplicazione delle sanzioni in caso di incertezza interpretativa che devono necessariamente trovare applicazione!
Chi fa seriamente ed in buona fede ricerca deve essere incentivato e verificato con equilibrio e proporzionalità.
Fonte: Il Quotidiano del Fisco – 19.07.2019