In punto di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito per ricerca e sviluppo, I punti maggiormente critici emersi durante i controlli riguardano 3 aspetti:
- L’eleggibilità della R&S effettuata ai fini del riconoscimento del credito;
- La verifica ed il reperimento della documentazione richiesta dall’Ufficio;
- La sanzione da applicare in caso di errori nella individuazione del credito o sul calcolo dello stesso
Ai fini dell’ammissibilità al credito delle attività, va evidenziato come le stesse devono ricadere in quelle annoverabili alla “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, secondo i criteri definiti dal Manuale di Frascati e altri riferimenti di natura sovranazionale.
La prima caratteristica necessaria è la “novità” del progetto: la R&S, infatti, deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione nel settore di appartenenza. Inoltre, l’attività deve essere “creativa” ed “incerta” nei risultati raggiungibili.
Un particolare aspetto della ricerca è rappresentato dalle attività tese al miglioramento dei processi produttivi: dal 2019 il MISE ha specificato che, per potersi avere R&S agevolabile, occorre che il miglioramento di processo, oltre ad essere significativo, scaturisca dall’impiego di conoscenze nuove per il settore di appartenenza.
Le imprese manifestano difficoltà a riuscire ad inquadrare con precisione la tipologia di R&S svolta, anche in considerazione delle continue precisazioni, non sempre coerenti, fornite dalla prassi a distanza di anni.
In ordine all’eleggibilità delle attività, il Decreto del Ministero delle Finanze del 27.05.2015 ha previsto che per eventuali valutazioni di carattere tecnico l’Ufficio possa richiedere al MISE un parere – passaggio consigliabile, quest’ultimo, in tutti i casi in cui vi siano delle contestazioni circa la natura delle attività.
Quanto alle imprese, solo a decorrere dal 2018 è stata prevista, tra i documenti obbligatori, la relazione tecnica con cui illustrare attività, contenuti e finalità delle operazioni realizzate. Ne discende l’opportunità che tale relazione sia predisposta, ex post, anche per i periodi precedenti (ed eventualmente per il triennio preso a base per la media).
Altro aspetto problematico riguarda l’individuazione degli oneri documentali da fornire per le operazioni di verifica:
- Obbligo di tenere tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività delle spese (con riferimento alle spese di personale: predisposizione di fogli presenza nominativi riportanti per ogni giorno le ore impiegate nella ricerca – firmati dal legale rappresentante o dal responsabile R&S);
- Dal 2018 obbligo della relazione tecnica e della certificazione di costi.
Laddove gli oneri documentali previsti e forniti siano in linea con la normativa e la prassi, deve ricadere sull’Ufficio l’onere di provare che le attestazioni prodotte non siano corrispondenti alla realtà.
Qualora vengano richieste altre prove (anche di tipo extracontabile), al fine di validare il controllo effettuato, le stesse non possono mai divenire – in caso di mancanza o incompletezza – l’elemento principale per disconoscere l’agevolazione.
Infine, si precisa che:
- In caso di uso di un’eccedenza o di un credito di imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste si ha credito non spettante;
- In caso di credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo si ha credito inesistente
Fonte: il Sole 24 ore – 23.02.2020