La CTP Milano 496/19/2020 ha riconosciuto la semplice omissione del credito di imposta R&S in dichiarazione come un mero errore materiale di tipo formale, inidoneo ad incidere sul diritto sostanziale a fruire del beneficio ove la spesa agevolabile sia stata effettivamente sostenuta.
La CTP si è quindi pronunciata a favore del contribuente nell’ambito di controversia vertente sulla legittimità di atto di recupero del credito di imposta R&S relativo all’anno 2011 non indicato nel quadro RU della dichiarazione.
In particolare, l’Ufficio da cui proviene l’atto di recupero, sosteneva che l’omessa indicazione del credito d’imposta nel modello dichiarativo ne comportava l’inesistenza, con conseguente applicazione del più ampio termine di accertamento dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in base all’articolo 27, comma 16 del Dl 185/2008. Ciò in quanto l’articolo 5 del decreto attuativo 76/2008 prevedeva tale indicazione a pena di decadenza.
Invero, come sostiene la CTP meneghina, l’Agenzia poteva disporre, per i propri controlli, sia del modello F24 in cui era avvenuta la compensazione, sia dell’apposito formulario previsto dall’articolo 29 del Dl 185/2008.
Si evidenzia, inoltre, che un credito legittimamente maturato ma semplicemente non dichiarato non può essere definito “inesistente” ma, al massimo, “non spettante”, per cui, essendo inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento (previsto in caso di condotta fraudolenta del contribuente), l’atto risulta notificato diversi anni dopo il termine di decadenza, e quindi illegittimo.
Inoltre, visto che per tutte le successive “versioni” del credito d’imposta ricerca e sviluppo nessuna disposizione ha più collegato l’omissione in dichiarazione alla decadenza, la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare 13/E/2017, ha riconosciuto la natura di violazione formale dell’omissione dichiarativa.
Anche solo dal punto di vista logico appare evidente che un contribuente può decadere da un diritto sussistente e, caso mai, non spettante per qualche violazione, ma non da un diritto inesistente.
Fonte: il Sole 24 ore – 19 aprile 2020