Con la Risoluzione n. 40/E del 2019 – allegata al presente articolo – l’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi enunciati dal MISE, fornisce ulteriori e determinanti indicazioni sul credito di imposta per ricerca e sviluppo.
In specie, il settore di riferimento è – questa volta- lo sviluppo software. L’agenzia, nella suddetta risoluzione chiarisce che nel settore sviluppo software l’applicabilità del credito d’imposta è legata allo svolgimento di lavori o progetti tesi al superamento di ostacoli tecnici o scientifici non risolvibili con le conoscenze già disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico. Deve trattarsi, quindi, di attività che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività per il grado di incertezza / rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico.
Nell’ambito di ricerca e sviluppo, dunque, non vi rientrano automaticamente tutte le attività di carattere innovativo, ma unicamente quelle con un reale contenuto di ricerca e sviluppo. Di conseguenza, le attività di progettazione e realizzazione di software con l’utilizzo di conoscenze informatiche già note (così come tutte le attività ascrivibili in senso ampio alla c.d. gestione applicativa di un software) non rientrano nell’agevolazione Ricerca e sviluppo.