Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare 9 febbraio 2018, n. 59990 chiarisce alcuni aspetti, in particolare: la definizione di R&S, l’applicazione della disciplina nel settore del software, l’individuazione delle attività ammissibili e la documentazione che l’impresa interessata all’agevolazione dovrà presentare.
In dettaglio:
- Le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” richiamano nella sostanza quelle adottate a livello internazionale secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati. I criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale di Frascati costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti del credito d’imposta in oggetto.
- Le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. Un progetto per lo sviluppo di un software è classificato come R&S, quando la sua esecuzione dipende da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto è la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Si distinguono quindi le attività attinenti allo sviluppo di software che presentano dunque contenuti di R&S, dalle attività routinarie o ordinarie che pur essendo correlate al software non presentano contenuti di R&S
- L’ammissibilità delle attività è da ricondurre alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, che presentino un significativo elemento di novità per il mercato in coerenza con le finalità del credito d’imposta R&S, la cui applicazione, comprende quelle attività, siano esse svolte direttamente all’interno dell’impresa, ovvero commissionate a terzi, ricollegabili a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e che quindi presentino, un significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili.
- La documentazione che deve essere esibita, trattandosi di un incentivo automatico che non prevede cioè una valutazione a priori dei progetti finanziati da parte dell’ente erogante, ai fini dei successivi controlli sulla corretta applicazione della disciplina, dovrà dimostrare:
-l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi;
-l’ammissibilità delle attività di R&S svolte, dalla quale risultino:
- gli elementi di novità che il progetto intende perseguire;
- l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti;
- l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili;
- nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti.