La circolare nr. 10/E del 16 maggio 2018, elaborata dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico, presenta le istruzioni sull’applicazione del credito d’imposta sulla Ricerca e Sviluppo in presenza di operazioni straordinarie.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall’ammontare del credito determinabile se la stessa non fosse stata realizzata. Inoltre, il diritto al credito può essere quantificato solo alla chiusura del primo periodo d’imposta successivo all’operazione.
Nessuna preoccupazione per il pregresso, cioè gli esercizi 2015, 2016 e 2017, quando esistevano condizioni di incertezza della normativa di riferimento (articolo 3, del Dl 145/2013 e Dm 27 maggio 2015) che non tratta specificatamente le operazioni straordinarie. Infatti, come già avvenuto con la precedente circolare n. 13/2017, l’Agenzia tutelerà le imprese che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare, in quanto: nessuna sanzione sarà applicata nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione, fatto salvo il versamento del credito e dei relativi interessi. Sarà invece possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore per i periodi d’imposta 2015 e 2016, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, con conseguente utilizzo in compensazione.
La circolare individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:
- l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto all’ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa (e dell’imposta);
- l’autonomia dei singoli periodi d’imposta;
- il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento)
Sulla scorta di tali principi, la circolare fornisce specifiche e motivate istruzioni per la determinazione del bonus, arricchite con numerosi esempi pratici.
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