Circolare 7/E 27 marzo 2020: sospensione dei termini per attività ufficio AdE
Conferma della sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio.
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Con la circolare 7/E, diffusa il 27 marzo l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini di sospensioni che interessano le attività degli Uffici, disposte dall’articolo 67 decreto legge Cura Italia n. 18/2020.
Si stabiliscono interlocuzioni a distanza e sospensione dei termini fino al 31 maggio per le procedure di patent box, Apa e rettifica in diminuzione del reddito derivante da contestazioni estere.
La sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio avrà effetto sia per le risposte alle integrazioni richieste da parte degli uffici sia per perfezionare nuove istanze.
Durante il periodo di sospensione le nuove richieste possono avvenire per via telematica (PEC se disponibile) ma saranno processate dopo il 1° giugno.
In particolare:
Per gli accordi preventivi (Apa), l’Agenzia ha confermato che un contribuente che chiude il proprio esercizio tra l’8 marzo e il 31 maggio avrà 85 giorni di tempo che decorrono dalla chiusura dell’esercizio per presentare una nuova istanza che sarà considerata valida già per l’esercizio in chiusura;
Per i patent box la circolare specifica che la sospensione si applica al termine di presentazione delle memorie integrative, originariamente dovute entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza
Per le istanze di rettifica in diminuzione del reddito derivanti da contestazioni estere la circolare precisa che la sospensione riguarda esclusivamente la procedura di cui all’articolo 31-quater, lettera c, del Dpr 600/1973 (fase unilaterale condotta dall’agenzia delle Entrate).