La compensazione di importi a credito può non essere necessariamente utilizzata per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Anche se resta l’obbligo del visto di conformità e rimangono le sanzioni, la semplificazione della compensazione avviene grazie ad alcuni strumenti:
- La richiesta di rimborso in dichiarazione che non richiede alcuna garanzia o attestazione, ad eccezione del modello 730 presentato da terzi.
- La compensazione del credito possibile prima della trasmissione del modello dichiarativo con l’obbligo però che la dichiarazione confermi posteriormente l’esistenza del credito stesso e le condizioni di utilizzo.
Non vi è quindi nessun blocco (ad eccezione delle nuove norme relative alla sospensione e scarto del mod. F24 per i “profili di rischio”). La compensazione dei crediti derivanti dalle imposte può quindi avvenire già dal primo gennaio dell’anno successivo avendo chiaro che, nel caso in cui gli importi non vengano confermati a ottobre in dichiarazione, saranno da applicarsi le sanzioni previste o sanare la situazione attraverso il ravvedimento operoso.