Le modalità semplificate per l’attivazione dello Smart Working possono essere applicate dai datori di lavoro (imprese e professionisti) a ogni rapporto di lavoro subordinato, sull’intero territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19), ossia per sei mesi a partire dal 1° marzo 2020.
Articoli 3 e 4 del DPCM del 01.03.2020: misure sull’intero territorio nazionale, tra cui anche l’estensione delle modalità di lavoro agile semplificate a tutto il territorio nazionale.
Con il DPCM del 1° marzo si prevede che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possa essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti:
- per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di 6 mesi;
- dai datori di lavoro (imprese e professionisti);
- a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- sull’intero territorio nazionale.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Tale disciplina sostituisce le disposizioni di cui ai DPCM 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020, che cessano di avere efficacia dal 2 marzo.
Resta fermo per datore di lavoro e lavoratore l’obbligo di rispettare la disciplina dello Smart Working di cui alla legge 81/2017 con riguardo per esempio all’orario di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc. per le quali, anche in assenza di accordo scritto, è consigliabile una apposita comunicazione al lavoratore.