Con gli ultimi chiarimenti l’Agenzia delle Entrate ha analizzato ulteriori questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta.
Non può escludersi che in alcuni casi i contribuenti possano aver adottato soluzioni interpretative difformi da quelle indicate, determinando il beneficio per il periodo di imposta 2015 in misura maggiore o minore rispetto a quella spettante.
- Nella prima ipotesi (misura maggiore): sempre che il maggior credito così determinato sia stato già utilizzato in compensazione a decorrere dal 2016, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole, senza applicazione di sanzioni, provvedendo al versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione e dei relativi interessi e presentando apposita dichiarazione integrativa.
- Nella seconda ipotesi (misura minore): ferma restando la possibilità per i contribuenti di utilizzare il maggior credito spettante secondo le ordinarie regole, sarà sufficiente presentare apposita dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l’importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015, cosi come per il periodo d’imposta del 2016.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.