Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 – MEF
Con il Decreto il MEF ha espressamente adottato il “Regolamento concernente “l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti” da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Con tale regolamento le Pubbliche Amministrazioni e le Banche sono tenute, per legge, a tenere conto del rating di legalità nella concessione dei finanziamenti e nelle operazioni di accesso al credito.
In particolare il l D. Vo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 – dispone che il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti, determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
I provvedimenti conseguenti devono prevedere almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating di legalità: a) preferenza in graduatoria, b) attribuzione di punteggio aggiuntivo, c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.