In fase di controllo, la classificazione dei crediti beneficiati viene effettuata in maniera non sempre coerente con il quadro normativo.
La base normativa è l’art. 13, D.Lgs 471/199, relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi:
- Utilizzo di un’eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste: credito non spettante (sanzionato in misura pari al 30% del credito utilizzato);
- Crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati come quelli sulla dichiarazione reddituale: credito inesistente (sanzionato nella misura dal 100% al 200%).
Situazione, quest’ultima, caratterizzata da comportamento fraudolento
La sanzione per indebita compensazione di crediti inesistenti andrebbe pertanto contestata solo quando risulti da un appartato contabile ed extracontabile appositamente creato per documentare, cartolarmente, attività di R&S mai realizzate.
Assonime, con circolare 23/2019, ha precisato proprio come la sanzione per credito inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l’impresa abbia svolto attività che, neppure in astratto, potrebbero essere qualificate come R&S innovative.
Fonte – il Sole 24 ore – 23.02.2020