È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il decreto 4 maggio 2018 che disciplina le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta sulle spese di formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56, l. 205/2017).
Per l’attuazione del beneficio è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019.
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
- dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli;
- dalla natura giuridica;
- dalle dimensioni;
- dal regime contabile;
- dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali
Il decreto chiarisce che il beneficio non spetta alle imprese in difficoltà, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione, effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, inclusi personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, delle competenze nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. il decreto chiarisce che, con successivi provvedimenti, potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Gli ambiti di applicazione sono i seguenti:
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione;
- vendita e marketing.
Le attività formative devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il credito d’imposta è riconosciuto, entro un massimo di 300.000 euro per beneficiario, nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.
Le attività di formazione possono essere erogate sia da soggetti interni all’impresa sia da soggetti esterni, a condizione che questi ultimi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
L’attività di formazione può essere commissionata anche a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o di una società di revisione. Per l’attività di certificazione contabile, dette imprese hanno diritto a beneficiare di un credito di imposta par alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono esenti dagli obblighi di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo,
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR),
non è sottoposto al limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né al limite massimo di compensabilità di 700.000 euro previsto dall’articolo 34 della l. n. 388/2000.
Si specifica infine, che il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.