Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto 23 aprile 2018 con cui, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto alle piccole e medie imprese che, successivamente al 1° gennaio 2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione. Il credito è riconosciuto in relazione ai costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione alla quotazione.
All’agevolazione sono quindi ammesse le PMI iscritte al Registro Imprese che presentano la domanda di ammissione e ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata entro il 31 dicembre 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi direttamente connessi allo svolgimento delle seguenti attività:
- attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o perla produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento riammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investimenti case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Le attività elencate devono essere prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione. Sono escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria.
L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Tetto massimo a 500 mila euro. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Le istanze vanno trasmesse in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, e vanno compilate secondo schema allegato al nuovo decreto.
Il credito d’imposta ottenuto, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta successivi fino al completo utilizzo del credito stesso.