Come per tutti i bonus di natura automatica (ossia dove il controllo dell’amministrazione avviene quasi totalmente ex post rispetto alla fruizione del beneficio, senza istanza preventiva), predisporre correttamente i giustificativi di spesa e gli altri documenti necessari evita un successivo recupero gravato di sanzioni e interessi. Gli adempimenti riguardano:
- la predisposizione e conservazione di una relazione (a cura del docente interno, del responsabile aziendale della formazione o del formatore esterno) che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
- il rilascio ai dipendenti in formazione di una dichiarazione del legale rappresentante (in base al Dpr 445/2000) che attesti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito di riferimento dell’attività formativa, in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva.
- la conservazione dell’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- la corretta tenuta dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
- indicazione nel modello Redditi (fino a esaurimento del credito) dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione;
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da una certificazione ad hoc rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale e conservata unitamente al bilancio; in mancanza, l’impresa deve rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, fino a 5mila euro e nel rispetto del limite complessivo di 300mila euro. Il decreto assoggetta l’uso in F24 del credito d’imposta non solo all’inizio del periodo d’imposta successivo, ma, esplicitamente, «all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione». In un articolo del Sole 24 Ore del 24 settembre 2018 viene chiarito che “la data (certa) di quest’ultima, pertanto, deve precedere la monetizzazione del bonus. Come già avvenuto per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, le spese di certificazione (ordinariamente di competenza dell’anno successivo a quella di sostenimento dei costi agevolabili, generalmente il 2019), ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile (in caso contrario, infatti, si perderebbero perché “fuori termine”). L’articolo continua “l’ultimo periodo del comma 53 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 afferma che «le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma», una disposizione non meglio chiarita dal decreto attuativo né dalla relazione accompagnatoria. Molto più centrata è l’indicazione prevista per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove l’esonero dalla certificazione a cura del revisore legale scatta per le «imprese con bilancio certificato» (articolo 3, comma 11 del Dl 145/2013 e articolo 7, comma 3, del decreto 27 maggio 2015), dizione assai più precisa e comprensibile di «imprese con bilancio revisionato». Sempre con riferimento al credito d’imposta R&S, la circolare 5/E/2016 ha precisato che «ai fini dei successivi controlli, le imprese con bilancio certificato sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta»”.