Dopo le modifiche Dlgs 158/2015 (in vigore dal 01/01/2016) sono state definite sanzioni amministrative in caso di compensazione di un credito che violi le regole fiscali.
Le sanzioni amministrative sono diverse in base alla natura del credito impropriamente utilizzato.
Si parla di CREDITO INESISTENTE quando non è presente in tutto o in parte il presupposto costitutivo del credito stesso e nel caso in cui la sua inesistenza non sia riscontrabile attraverso la liquidazione automatica della dichiarazione.
Un esempio di credito insistente può essere un credito indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per il quale manca totalmente il presupposto per l’agevolazione.
La sanzione per questo tipo di credito varia dal 100% al 200% del credito stesso.
Un CREDITO NON SPETTANTE invece, è quel credito la cui rilevazione emerga comunque dalla liquidazione automatica della dichiarazione ma sia di un importo inferiore all’ammontare corretto.
In questo caso la sanzione riguarderà il 30% dell’ammontare che supera il credito effettivamente spettante.
Per sanare indebite compensazioni sia di crediti inesistenti sia di crediti non spettanti è necessario ricorrere al ravvedimento operoso.
In caso di versamento omesso o ritardato le sanzioni sono autonome rispetto alle sanzioni per indebita compensazione pertanto la sanzione riguarderà sempre il 30% senza la possibilità di poter fruire della riduzione (in caso di ravvedimento entro 90 giorni) del 15%.