L’agenzia delle Entrate, con risposta n. 83/2019 – allegata al presente articolo – chiarisce che la ricerca commissionata dall’estero è agevolabile anche nel caso in cui il commissionario italiano la subappalti ad altro soggetto, purché il sub-commissionario sia residente nel territorio dello stato e qui svolga attività di ricerca. Peraltro, il beneficio spetta alla sub commissionaria e non alla commissionaria.
In particolare, la richiamata nota dell’Agenzia delle Entrate è stata emessa a seguito di interpello di Società ALFA (operante nel settore della distribuzione sul territorio nazionale di farmaci per uso umano) svolgente attività di R&S e, dunque, intenzionata a fruire del credito di imposta relativo allo svolgimento delle predette attività. In specie, la Società ALFA intende fruire del credito per l’attività di ricerca svolta in Italia sia in nome proprio che per conto della società madre controllante di diritto statunitense (promotrice dell’attività di ricerca).
L’accordo tra la Società ALFA e la società Madre di diritto statunitense prevede che i risultati della ricerca saranno di esclusiva proprietà della Società Madre la quale provvederà a remunerare i servizi prestati dalla Società ALFA in misura pari ai costi sostenuti da quest’ultima, addizionati di un mark up. Va sottolineato che La Società ALFA istante sostiene sia costi per il personale interno, che costi per ricerca contrattuale.
Si osserva che, prima delle modifiche apportate alla disciplina agevolativa dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, potevano fruire dell’agevolazione solo le imprese che si assumevano in proprio sia i rischi dell’attività di ricerca e sviluppo, sia i vantaggi economici ricavabili dai risultati ottenuti. Con la segnalata modifica legislativa, è stata estesa l’agevolazione anche all’attività commissionata da soggetti non residenti: in questo caso, i soggetti residenti commissionari (Società ALFA che svolge attività di ricerca per conto della Società Madre statunitense) non sopportano né il rischio dell’attività, né beneficiano dei risultati. Tuttavia, va evidenziato che l’agevolazione spetta solo nel caso in cui il commissionario svolge in concreto una reale attività di ricerca e sviluppo con conseguente assunzione di responsabilità in merito alla corretta esecuzione. L’agevolazione non spetta, invece, quando la commissionaria italiana non svolge alcuna attività aggiuntiva rispetto a quella espletata dal committente e commissionando, a sua volta, a tersi, l’attività di ricerca.
Nella risposta n. 83/2019, qui analizzata, l’Agenzia delle Entrate, riporta integralmente il parere del MISE del 9.11.2018, secondo cui “ai fini dell’attribuzione del credito di imposta assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato (…)”. Tuttavia, il MISE chiarisce che per il calcolo del credito di imposta spettante al soggetto commissionario non possono assumere rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che lo stesso soggetto commissionario subappalti ad altro soggetto; ma, se il subappaltatore è residente, l’eventuale diritto al credito di imposta può essere fatto valere direttamente dal subappaltatore.
Va segnalato, infine, che non possono essere ammissibili al credito di imposta le spese attinenti ad attività di natura meramente burocratica e assimilabili ai “lavori amministrativi e legali necessari per richiedere brevetti e licenze”