La Legge 11 dicembre 2016, n. 262 il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, art. 1, commi 15 e 16, ha apportato significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL n. 145 del 2013 (come sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).
Premesso che la misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per le spese di ricerca e sviluppo incrementali rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un investimento minimo pari a 30.000 euro.
Rientrano nel perimetro delle spese agevolabili quelle relative a:
- personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- ricerca extra-muros;
- competenze tecniche e privative industriali.
Ciò premesso, la Legge di Bilancio 2017 interviene sull’incentivo, ampliandone, in vario modo, l’ambito di applicazione.
NOVITA’ INTRODOTTE:
- Viene esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 21 dicembre 2019), il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
- A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione viene elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa.
- Sono ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito del “personale altamente qualificato”.
- Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuino le attività di ricerca su commissione di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
- L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Le novità descritte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.
Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.