Il credito d’imposta per le attività di R&S mette le imprese a rischio sanzioni in caso di errata classificazione delle attività svolte.
Assonime (circolare n.23/2019) sostiene che una delle maggiori criticità che le imprese incontrano nella concreta fruizione del credito di imposta R&S riguarda l’individuazione delle attività agevolate.
L’Associazione evidenzia, infatti, che vi sono frequenti casi in cui su una medesima fattispecie si registra una diversità di vedute in termini di qualificazione dell’attività svolta dall’impresa.
Secondo lo stesso Manuale di Frascati: “[…] vi sono casi in cui è molto difficile distinguere, tra le varie attività svolte, quelle che devono essere considerate attività di ricerca e sviluppo da quelle che non rientrano in questa definizione”.
La circolare n. 5/E del 2016 recita: “non sono considerate attività di ricerca e sviluppo (…) le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono, pertanto, escluse dal perimetro dell’agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi, derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati). Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto)”.
Sulla base di queste indicazioni, Assonime osserva che talune imprese hanno ritenuto di poter includere nell’agevolazione le attività che hanno comportato miglioramenti significativi a processi (o prodotti) esistenti, valutando la “significatività” dei miglioramenti in relazione alla situazione preesistente del processo (o prodotto).
Secondo la risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019 il miglioramento significativo deve scaturire dall’impiego di conoscenze nuove per il settore di riferimento, con conseguente irrilevanza dei miglioramenti che, pur se significativi, derivano dall’utilizzo di conoscenze già diffuse nello stesso settore di riferimento dell’impresa.
In ordine al concetto di “nuove conoscenze”, dunque, la risoluzione suddetta fornisce indicazioni innovative rispetto alla circolare n. 5/E del 2016.
Per questo motivo, gli operatori – per i periodi di imposta 2015-2017 – possono invocare, a fini sanzionatori, l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa.
Tuttavia, Il MISE ha sostenuto che con la risoluzione 40/E del 2 aprile 2019 l’AdE non ha introdotto alcuna modifica dei criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta.
In ordine al regime sanzionatorio (D.Lgs 74/2000) si segnala quanto segue:
L’Indebita compensazione di crediti per un ammontare annuo superiore ad €50.000,00 è punita con:
- Reclusione da 6 mesi a 2 anni in caso di utilizzo di crediti non spettanti (il pagamento del debito tributario costituisce causa di non punibilità)
- Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di utilizzo di crediti inesistenti (il pagamento del debito tributario costituisce circostanza attenuante)
Assonime sottolinea come la condotta delle imprese che hanno commesso errori nell’individuazione delle attività agevolate non può essere ritenuta fraudolenta (e quindi non può integrare l’ipotesi delittuosa della compensazione di crediti inesistenti) nei casi in cui tali soggetti abbiano adempiuto ai vari oneri documentali (certificazione contabile; relazione tecnica) previsti in materia e abbiano svolto in concreto attività che, in ogni caso, si innestano in più ampi processi di innovazione di prodotto e servizio.
Se confermata la tesi secondo cui la circolare 5/E del 2016 faceva intendere un’interpretazione diversa, le imprese potrebbero invocare il principio del legittimo affidamento – conseguente esclusione dell’irrogazione delle sanzioni, ma senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria.