Il credito di imposta R&S maturato nel 2019 ed i nuovi crediti introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 possono essere usufruiti solo qualora l’effettivo sostenimento delle spese risulti da apposita certificazione rilasciata da soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Alcuni contribuenti, tuttavia, hanno compensato il credito di imposta in mancanza della certificazione del revisore, ottenendola successivamente.
Ci si chiede, ora, come regolarizzare tale errore.
La circolare del MISE 38584/2019 definisce l’adempimento dell’onere di certificazione della documentazione contabile una condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito di imposta.
Si ritiene che l’errore (certificazione successiva) possa essere considerato formale allorquando il revisore non rilevi scostamenti tra il credito utilizzato e l’ammontare spettante.
Deve ritenersi che se l’adempimento è formale, anche la relativa sanzione deve essere considerata formale con applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs 471/1997 pari ad € 250,00 ravvedibile.
Diverso il caso in cui il revisore riscontri delle differenze ed il contribuente abbia compensato un importo maggiore rispetto a quello spettante: in questo caso sarà applicata la sanzione del 30% prevista per i crediti non spettanti, mentre in casi connotati da fraudolenza nel creare artificiosamente il credito andrà applicata la sanzione dal 100% al 200% per i crediti inesistenti, senza possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni.
Fonte: il Sole 24 ore – 27 febbraio 2020