Il decreto liquidità (Dl 23/2020) riscrive all’articolo 30, ampliandolo, il credito d’imposta per le spese di sanificazione, originariamente introdotto dall’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).
La prima modifica riguarda il nome dell’agevolazione che diventa “credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”. Il credito d’imposta mantiene il fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ma aggiunge l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro. Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
L’incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Con la circolare n. 9/E – pdf del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra le questioni interpretative più rilevanti vi è anche la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Inizialmente introdotto col decreto cura-Italia, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.