Dovrebbe arrivare entro i primi di aprile il decreto interministeriale che fisserà le disposizioni applicative relative al credito di imposta per la formazione 4.0. Nel frattempo, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un approfondimento dedicato al Forum Lavoro/Fiscale 2018 chiarisce che il bonus matura anche in assenza del suddetto provvedimento: il beneficio compete pertanto per le attività di formazione svolte fin dall’inizio del periodo agevolato (periodo successivo al 31 dicembre 2017).
La legge di Bilancio 2018 ha istituito un credito d’imposta a favore delle imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile – per le attività di formazione dirette ad acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Industria 4.0, effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il bonus è attributo nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo impiegato nella formazione, con un massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Per l’attuazione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019.
Con un apposito decreto interministeriale (Ministro dello sviluppo economico-Ministero del lavoro-Ministero economia e finanze), da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018), dovranno essere definite le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alle cause di decadenza e revoca del beneficio, alla documentazione richiesta e all’effettuazione dei controlli.