La legge di bilancio 2018 ha introdotto per il 2018, un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie Impresa 4.0.
I soggetti interessati sono le imprese che attuano una attività di formazione pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
È esclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Il credito:
- spetta fino ad un importo massimo annuo di € 300.000 per ciascuna impresa;
- è pari al 40% delle spese calcolate in base al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo occupato nelle citate attività di formazione.
Per quanto riguarda gli adempimenti si fa presente che il credito d’imposta:
- può essere utilizzato solo in compensazione nel mod. F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (dal 2019 per le spese sostenute nel 2018);
- non si applicano né il limite annuale di € 250.000 per l’utilizzo dei crediti di imposta (art. 1 co. 53 L. n. 244/07) né quello generale di € 700.000 (art. 34 L. 388/2000);
- non rileva ai fini del reddito né dell’Irap;
- va indicato a quadro RU del mod. Redditi a partire da quello di maturazione
I costi vanno certificati:
- per le società soggette alla revisione dei conti dal soggetto che effettua la revisione
- per altri soggetti da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.
La suddetta certificazione va “allegata” al bilancio. Il costo relativo alla certificazione è ammesso anch’esso al credito d’imposta nel limite massimo di €. 5.000.
Le disposizioni attuative saranno emanate con apposito Decreto ministeriale.
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico sul credito di imposta per la formazione collegata alle tecnologie dell’Industria 4.0, è in attesa del visto del Ministero dell’Economia e della Corte dei Conti e , dalle indiscrezioni filtrate alla stampa specializzata, prevede addirittura un doppio bonus.
Il credito di imposta infatti dovrebbe essere applicabile:
- sia sui costi aziendali delle ore del personale in fase di formazione
- sia sulle spese aggiuntive per i dipendenti utilizzati come formatori o tutor interni degli “allievi”
Tali sgravi saranno utilizzabili quindi per gli stessi periodi di tempo, ma ovviamente per dipendenti diversi.
Resta sempre possibile affidare il compito di formatori a soggetti esterni accreditati presso le Regioni o presso i fondi interprofessionali, università, ecc.
Per le spese relative ai tutor si parla di un tetto massimo pari al 30% della retribuzione complessiva di quel dipendente.
Nel decreto dovrà trovare posto anche la definizione di quale tipo di contratti di lavoro sia necessario per ricoprire tali ruoli.