Il giorno 4 settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della Privacy (D. Lgs. 101/2018), che adegua la normativa italiana alle disposizioni del GDPR e che entrerà in vigore in data 19 settembre 2018.
Il Decreto legislativo prevede che, per un periodo transitorio, continuano ad essere efficaci i provvedimenti generali (oggetto di successivo riesame) del Garante ed i Codici deontologici vigenti; il Garante dovrà comunque dettare le regole per l’applicazione delle sanzioni amministrative e promuovere modalità semplificate di adempimento degli obblighi per le PMI. Il Sistema penale della privacy è stato arricchito di nuove ipotesi delittuose, mentre numerosi articoli del vecchio Codice privacy sono stati abrogati.
Analizzando le disposizioni di maggiore interesse, si evince quanto segue:
- le disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche non sono state modificate: si resta in attesa dell’emanando Reg. UE in materia di e-privacy;
- l’esercizio del diritto di difesa viene ricondotto al “legittimo interesse”, ex art. 6 del GDPR;
- il decreto elenca le finalità di “interesse pubblico”, che legittimano il trattamento, ravvisabili in relazione a ciascuna tipologia di dati (sensibili, biometrici, genetici e relativi alla salute);
- si estende a tutti gli organi giudiziari l’obbligo di nominare un DPO e si precisano le limitazioni dei diritti dell’interessato per ragioni di giustizia;
- il divieto di pubblicazione dei dati dei minori si rafforza attraverso la previsione di una specifica sanzione penale;
- la maggiore età per esprimere il consenso in relazione ai servizi della società dell’informazione viene fissata ad anni 14;
- prevista la sanzione generale della inutilizzabilità dei dati quando il trattamento avviene in violazione della disciplina sulla protezione dei dati; unica eccezione: utilizzo dei dati in sede giudiziale;
- i diritti ad oggetto i dati delle persone decedute possono essere esercitati da chi ne ha interesse;
- viene introdotto il concetto di “soggetto designato” per specifici compiti, sotto l’autorità del titolare del trattamento;
- in materia di Sanità il consenso non è più la base giuridica del trattamento;
- possibilità di comunicare i dati degli studenti universitari per favorirne l’accesso al mondo del lavoro;
- chi invia spontaneamente il CV non riceverà alcuna informativa;
- i poteri ed i compiti del Garante per la privacy vengono aggiornati ed i componenti nominati dal Parlamento attraverso una specifica procedura selettiva;
- la forma di tutela per gli interessati è il “Reclamo” e non più il “ricorso”;
- definizione agevolata dei procedimenti pendenti relativi a violazioni amministrative , previo pagamento di oblazione.