Anche per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 è possibile fruire del super ammortamento al 140%, ma solo al ricorrere di due precise condizioni:
- entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine è stato accettato dal venditore.
- entro il 31 dicembre 2017, sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Nel rispetto di queste condizioni, inoltre, rientrano tra i beni “super ammortizzabili” al 140% anche gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2018 in veicoli e altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera a) del TUIR.
Qualora venga a mancare anche solo una di queste due condizioni, l’investimento può beneficiare del super ammortamento 2018, che, per effetto della legge di Bilancio 2018, prevede una maggiorazione del 30% e non comprende tra i beni agevolabili i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati nell’articolo 164, comma 1 del TUIR.
Al fine di verificare che siano soddisfatte le predette due condizioni – e, conseguentemente, aver diritto al super ammortamento al 140% per gli investimenti effettuati (ai sensi delle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR) dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 – devono essere considerate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della circolare n. 4/E/2017.
Per i beni acquisiti in proprietà con consegna 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018, la verifica sia del momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 deve essere effettuata sulla base della documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.).
Nel caso di beni acquistati in leasing con consegna del bene (o esito positivo del collaudo) dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, si può beneficiare del super ammortamento al 140%, se entro il 31 dicembre 2017 sia avvenuta la sottoscrizione del contratto di leasing da entrambe le parti e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Per i contratti di appalto effettuati nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018 (rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o la porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente), la maggiorazione spettante è del 40% se entro il 31 dicembre 2017 il relativo contratto risulti sottoscritto da entrambe le parti e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.
Per i beni realizzati in economia ultimati dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 può essere fruito il super ammortamento al 140% qualora entro il 31 dicembre 2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2018.
Se almeno una delle suddette condizioni non sono verificate, si può beneficiare – ad esclusione che per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati dall’articolo 164, comma 1 del TUIR – del super ammortamento 2018 al 130%, applicabile anche per gli investimenti in beni strumentali nuovi avviati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019, se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine è accettato dal venditore ed è versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
In sintesi, quindi, come anche indicato da Confidustria nella circolare del 10 gennaio 2018, in mancanza di chiarimenti ufficiale, si ritiene possano verificarsi i seguenti 3 possibili casi:
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 l’ordine è stato accettato e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la maggiorazione spettante è pari al 40% e può essere fruita anche per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera a) del TUIR;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, in assenza anche di una delle due condizioni indicate nel punto precedente, e per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, la maggiorazione spettante è pari al 30% e NON può essere fruita per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1 del TUIR;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione, la maggiorazione spettante è pari al 30% e non può essere fruita per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1 del TUIR.
Si ricorda che il super ammortamento traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, conformemente a quanto previsto dall’articolo 102, commi 1 e 2 del TUIR, può essere dedotto solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.