Tutte le Imprese (ovvero tutti i contribuenti che svolgono un’attività di impresa ai sensi dell’art. 2195, Codice Civile), anche se non tenute alla redazione della nota integrativa o al deposito del bilancio, sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicità sulle erogazioni pubbliche, pena la restituzione – entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bilancio – di quanto ricevuto.
In particolare, l’art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017 (oggetto di interventi da parte del “Decreto Crescita”) introduce nuove informazioni da inserire in nota integrativa (a partire da quella riferita al 2018) volte a garantire maggiore trasparenza alle relazioni finanziarie intercorrenti tra i soggetti pubblici e privati.
Le Imprese non tenute alla redazione della nota integrativa (microimprese ex art. 2435 ter, C.c., imprese individuali, società di persone), adempieranno all’obbligo riportando, entro il 30 giugno di ogni anno, le suddette informazioni – relative ai contributi pubblici ricevuti – sui propri siti internet, ovvero sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Tra le tipologie di erogazioni da indicare in nota integrativa, si rinvengono le «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria». Si può affermare, dunque, che le informazioni riguarderanno tutte quelle attribuzioni che rientrano nella categoria del vantaggio economico e/o liberalità.
Si segnala che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis è sufficiente dichiararne l’esistenza in nota integrativa senza l’obbligo di indicarne l’importo.
L’obbligo di pubblicazione non ricorre ove l’importo dei contributi pubblici ricevuti sia inferiore ad € 10.000,00 (somma da intendersi in senso cumulativo).
L’obbligo informativo si applica alle somme percepite a decorrere dal 1° gennaio 2018.