Il credito d’imposta Formazione 4.0 è una misura istituita dalla Legge di Bilancio 2018 e prorogata con la Legge di Bilancio 2019. La misura consiste in un credito d‘imposta fino al 50% per le Piccole Imprese, 40% per le Medie Imprese e del 30% per le Grandi Imprese, del costo del personale impegnato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud o fog computing, cyber security e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtò aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicati negli ambiti indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2018.
La legge di Bilancio 2019 ha esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta formazione 4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi 2019).
La disciplina del credito d’imposta richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 79 del 20 marzo 2019 riguardante la determinazione del credito d’imposta formazione 4.0, specificando che il bonus in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento. Il deposito può quindi essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la fine del periodo d’imposta di riferimento.
Quindi, il credito d’imposta spetta per i costi ammissibili «per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale» deposito viene effettuato, a patto che venga effettuato entro la fine del periodo d’imposta di riferimento, quindi, per la formazione effettuata in tutto l’anno 2019, entro il 31 dicembre 2019 (risposta del 20 marzo 2019, n. 79). Ne consegue che l’invio dei contratti all’ispettorato del lavoro competente costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione.