La circolare MISE del 03.12.18 chiarisce le modalità di erogazione dei corsi inerenti la Formazione 4.0.
Oltre alla modalità classica di aula, è previsto che le aziende possano attivare anche delle lezioni online o in modalità e-learning. La circolare precisa infatti che sono ammesse anche «le attività formative … organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “elearning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”». Va precisato però che le imprese che intendono ricorrere ai corsi in streaming dovranno attivare particolari metodologie di controllo atte ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. Dovranno quindi essere previsti specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. I momenti di verifica devono essere quattro per ogni ora di corso, a cui si va ad aggiungere l’“esame” finale. Le domande devono avere una struttura a risposta multipla e, in caso di risposta errata a una delle domande durante il corso, il dipendente dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare. Anche il test finale prevede due quesiti a risposta multipla per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Tali disposizioni si applicano ai corsi online realizzati successivamente alla pubblicazione della circolare del Mise, quindi dopo il 3 dicembre 2018, mentre per le attività seguite prima di tale data dovevano essere rispettati i requisiti generali imposti dalla norma.
In merito al tracciamento della frequenza del corso, la citata circolare ha precisato che relativamente all’obbligo di sottoscrizione congiunta dei registri nominativi da parte del dipendente e del docente, si ritiene sufficiente il rilascio dalla piattaforma delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.
Si ricorda che la misura del credito d’imposta “Formazione 4.0” è stata prorogata anche per tutto il 2019.