Formazione 4.0: nuovi chiarimenti per l’accesso al credito d’imposta
Ammessa la modalità e-learning e i corsi svolti dal 1° gennaio 2018
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Il Ministero dello sviluppo economico con la circolare direttoriale 3 dicembre 2018, n. 412088 (elaborata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali) diffonde chiarimenti in merito al credito d’imposta formazione 4.0, previsto dall’art. 1, commi 46-56, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018). In particolare:
Condizioni di applicabilità del credito d’imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali. Viene chiarito che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018;
Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli. È possibile fruire del bonus anche per eventi formativi svolti con modalità telematiche ma deve essere garantita la verifica delle presenza del discente; ciò può essere fatto con appositi test di verifica ai quali rispondere sia durante il corso che al termine dello stesso. Le indicazioni fornite si rendono applicabili alle attività di formazione realizzate a partire dalla data della circolare, ovvero il 3 dicembre 2018, fermo restando comunque che, per le attività già svolte in precedenza, deve comunque essere garantita la piena tracciabilità di quanto svolto dal singolo discente.
Attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali. Nell’ambito di gruppi societari si ritiene che la relazione prevista finale possa essere redatta con riferimento ad un unico progetto formativo che indichi obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo. Inoltre è possibile predisporre un unico registro didattico dove indicare, per ciascun partecipante, la società di appartenenza.
Cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione. Nella circolare si afferma che nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista per gli aiuti alla formazione (regolamento n. 651/2014).
Si ricorda che il credito d’imposta:
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, TUIR);
è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione;
non soggiace ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000);