Il comma 46 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 istituisce un credito d’imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione in ambito 4.0 nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il credito d’imposta al 40% (commi 46 e seguenti, legge 205/2017) sul costo aziendale del personale impegnato in attività di formazione in chiave Industria 4.0 dal primo gennaio al 31 dicembre 2018, fino a un importo massimo annuale di 300mila euro a impresa.
Il Bonus Formazione 4.0 in Legge di Bilancio 2018 prevede un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, che però non impedisce alle imprese di utilizzare da subito il beneficio: i percorsi formativi avviati dal primo gennaio sono quindi incentivati con credito d’imposta, né servono autorizzazioni dalla PA.
Pertanto, può beneficiare del credito d’imposta l’attività di formazione svolta fin dall’inizio del periodo agevolato, sempre che l’attività di formazione rientri nell’ambito di applicazione del credito d’imposta, come definito dai commi 48 e 49 e come sarà esplicitato dal decreto attuativo.
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e dellemacchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.
Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il Bonus Formazione si indica in dichiarazione dei redditi e, come anticipa la circolare dei Consulenti del Lavoro, il decreto applicativo conterrà tutti i dettagli su documentazione richiesta, controlli, cause di decadenza dal beneficio.
Il decreto conterrà anche le indicazioni utili agli adempimenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2019 (riferita al periodo d’imposta 2018). L’utilizzo del credito d’imposta in compensazione viene effettuato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese (quindi a partire dal periodo d’imposta 2019).