Il Governo ha approvato nel Consiglio dei Ministri del 4.04.2019 il testo del decreto – legge che introduce misure urgenti per la crescita. Il testo del Decreto – Legge è in vigore dal 1.05.2019 e si compone di 51 articoli distribuiti in IV Capi
Con riguardo agli incentivi a supporto delle imprese, il “Decreto Crescita” introduce nuovi incentivi e ne conferma alcuni già esistenti. Nel presente articolo verranno esaminati gli interventi maggiormente interessanti.
• ART. 4 – Modifiche alla disciplina del Patent Box
La disciplina relativa al Patent box ha richiesto un consistente impiego di risorse da parte dell’Amministrazione finanziaria, dati i profili altamente tecnici collegati alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali, alla determinazione del reddito agevolabile sia ai fini IRES che IRAP. Pertanto, si sono venuti a creare lunghi tempi di attesa non certamente compatibili con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, per semplificare le procedure del Patent Box e ridurre i costi di compliance per i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria, è stata prevista la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell’agevolazione direttamente in dichiarazione nell’arco temporale di tre esercizi. Previsti inoltre efficaci sistemi di controllo e sistemi sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.
Stando alla norma, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione.
I soggetti che esercitano l’opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e nei due periodi d’imposta successivi.
Tutta la disciplina sarà contenuta in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni della data di entrata in vigore del Decreto.
In caso di rettifica del reddito non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione se si produce la documentazione predisposta che consente il riscontro della correttezza dell’operato del contribuente qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
• ART. 26 – Agevolazioni a sostegno dei progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare:
l’esigenza è quella di favorire la transizione delle attività economiche da un modello di economia lineare verso un modello di economia circolare. L’esigenza può essere soddisfatta attraverso un nuovo strumento agevolativo.
L’economia circolare è finalizzata, attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e risorse impiegate e decisamente meno impattanti per l’ambiente, salvaguardando – di conseguenza – la competitività dei settori industriali e il patrimonio di risorse naturali.
In tale quadro, il nuovo regime di aiuto mette a disposizione delle imprese e dei centri di ricerca, contributi diretti alla spesa e finanziamenti agevolati a sostegno di progetti di R&S finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
L’accesso all’agevolazione è previsto per le imprese (di qualsiasi dimensione) e per i centri di ricerca che:
- Sono iscritti al Registro delle Imprese;
- hanno depositato almeno 2 bilanci;
- operano in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- non sottoposti a procedura concorsuale e non in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
Le imprese e i centri di ricerca possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. Questi progetti congiunti vanno realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione (es: contratto di rete, accordo di partenariato, consorzio). Sono ammissibili i progetti che sono realizzati in una o più unità locali ubicate in Italia ed abbiano importo compreso tra € 500.000 ed € 2 milioni, con durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Quanto alle attività previste, sono ammissibili i progetti che prevedono attività di R&S strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, relative a:
- innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti (compreso il riuso di materiali in un’ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di compatibilità ambientali);
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, per es: definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari; sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e riciclo delle materie prime;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
- strumenti tecnologici innovativi diretti ad aumentare il tempo di vita dei prodotti ed efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati.
Le agevolazioni prevedono un mix tra un contributo diretto alla spesa (fino al 20% delle spese ammissibili) ed un finanziamento agevolato (50% delle spese e dei costi ammissibili). Per maggiori informazioni, si rimanda all’informativa allegata – All. 01.
• ART. 29 – Nuove Imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transormation;
L’aiuto, rivolto alle imprese a prevalente partecipazione giovanile e femminile (Dlgs n. 185/2000), è stato modificato al fine di ampliarne la capacità di intervento e renderlo più attrattivo per le imprese.
In particolare, i cambiamenti apportati al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono così sintetizzabili:
- aumentata la durata del mutuo agevolato da 8 anni a 10 anni;
- aumentata la percentuale di copertura delle spese ammissibili, innalzandola al 90% del totale. La copertura aumenta per le imprese che sono costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- ammesse alla presentazione della domanda le imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione (in precedente, il limite era di 12 mesi).
- aumentato l’importo massimo delle spese ammissibili, che viene innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, per le altre rimane il limite a 1,5 milioni di euro;
- possibilità di cumulo delle agevolazioni con altre misure di aiuto, anche de minimis, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Inoltre:
- per le imprese di più recente costituzione, l’offerta dei servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili.
- Il ministro dello sviluppo economico procede con i propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale e all’intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014. La revisione è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché l’incremento dell’efficacia degli interventi con modalità d’intervento adeguate al contesto di riferimento e atte a consentire l’ampia partecipazione ai soggetti interessati, attraverso anche una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, quindi per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale.
- Per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Micro, Piccole e Medie Imprese sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:1. Essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cyber security, big data e analytics)
2. Presentare un importo di spesa almeno pari a 200mila euroPer accedere alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta, le presenti caratteristiche:1. Essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese
2. Operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere
3. Avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 500mila euro
4. Aver approvato e depositato almeno 2 bilanci
5. Non essere in stato di fallimento o sopposto a procedura concorsuale
Per la concessione delle predette agevolazioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
• ART. 32 – Contrasto all’Italian sounding e incentive al deposito di brevetti e marchi
Si prevede un’agevolazione pari al 50% delle spese sostenute dai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding (Italian Sounding è un termine utilizzato per indicare un fenomeno che fa riferimento all’imitazione di un prodotto/denominazione/marchio attraverso un richiamo alla presunta italianità ma, in realtà, non trova fondamento nel prodotto stesso).
L’agevolazione è concessa sino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di € 30.000,00 (per un limite annuo di 1,5 milioni a decorrere dal 2019) ed è concessa secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’articolo in oggetto apporta alcune modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs n. 30/2005, tra le quali l’introduzione del concetto di Italian sounding, definito come “pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”
L’articolo in parola prevede, altresì, il VOUCHER 3I. Trattasi di un Voucher a supporto delle Start-up innovative, per il periodo 2019-2021, utilizzabile per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica di brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Arrivano anche nuovi bandi. Infatti, per supportare le PMI nella valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede ogni anno “con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi”, si legge nel testo, a ufficializzare un atto di programmazione dell’apertura dei bandi relativi a brevetti, marchi e disegni per rispondere alla domanda imprenditoriale. Agevolazioni anche per le associazioni di categoria, fino a un milione di euro all’anno per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani: l’obiettivo è assicurare l’informazione dei consumatori sulla filiera e favorire l’export di prodotti di qualità. I criteri per le modalità di concessione dell’agevolazione saranno determinati dal MISE. Alcune novità apportate al Codice della proprietà industriale anche nell’ambito di domande internazionali in materia di brevetti.
• ART. 35 – Obblighi informativi erogazioni pubbliche
L’articolo concerne gli obblighi di pubblicità in nota integrativa stabiliti dalla legge n. 124/2017, relativamente alle erogazioni pubbliche di importo superiore ad €10.000,00, che non risultano più obbligatorie in rapporto alle erogazioni che hanno natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. La portata dell’obbligo è ampia, coinvolgendo anche le imprese esonerate dalla pubblicazione del bilancio nel Registro delle Imprese che dovranno anch’esse adempiere all’obbligo di pubblicità delle erogazioni ricevute, mediante la pubblicazione sul loro sito web o sul portale dell’Associazione di categoria alla quale appartengono.
In specie, ciò che deve essere pubblicizzato (entro il 30 giugno, a partire dall’esercizio finanziario 2018) sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati nell’esercizio finanziario precedente dalla PA. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dei predetti obblighi di pubblicità, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di €2000,00, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
• ART. 49 – Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
Per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane è riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 (per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita) un credito di imposta pari al 30% (fino ad un massimo di 60.000,00 euro) delle Spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente a:
- Spese per l’affitto degli spazi espositivi;
- spese per l’allestimento dei medesimi spazi;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito di imposta è ripartito in quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per maggiori informazioni, si rimanda all’informativa allegata – All. 02.
Allegati:
All.01 – Informativa: Agevolazioni a sostegno dei progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare.
All.02 – Informativa: Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali.