Tra i riflessi lavoristici derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina sulla protezione delle persone fisiche al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 101/2018), si segnala la centrale rilevanza riconosciuta ai controlli a distanza ed alle garanzie per i lavoratori, anche grazie ad un diverso regime sanzionatorio degli illeciti datoriali in materia.
In particolare, il nuovo codice, con la parziale modifica dell’art. 171 “Violazioni delle disposizioni in materia dei controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori”) dichiara applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 38 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): ammenda da euro 154 ad euro 1549 o l’arresto da giorni 15 ad un anno. Il contravventore potrà avvalersi della “oblazione discrezionale” (art. 162 bis, c.p.), evitando il processo mediante un esborso pecuniario e l’eliminazione delle conseguenze del reato.
Una segnalazione va fatta anche in riferimento al nuovo art. 167 del Codice della Privacy, dedicato al delitto del “trattamento illecito dei dati” per il quale si prevedono Sanzioni penali e
Sanzioni amministrative pecuniarie che potranno essere applicate congiuntamente ma, in sede penale, si terrà conto della sanzione amministrativa irrogata e riscossa, all’uopo diminuendo la pena.
La disciplina del trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro è, in definitiva, materia estremamente delicata e l’art. 111 del nuovo codice privacy affida al Garante il compito di porre delle “regole deontologiche” per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento di dati personali del dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro.