Una delle novità previste dalla normativa europea in materia di tutela dei marchi e brevetti (Reg. UE 1257/2012) è quella secondo cui un marchio d’impresa può essere definito da una pluralità di segni distintivi (comprendenti tutte le caratteristiche di un prodotto o servizio, tra cui il rumore o l’odore). Il consiglio dei Ministri, in data 14 febbraio 2019, ha approvato il Decreto Legislativo di adeguamento alla normativa europea, nell’ottica di una tutela brevettuale unitaria.
Ad una giurisdizione unica europea (Tribunale unificato dei brevetti) verranno devolute tutte le controversie relative ai brevetti europei con effetto unitario. La registrazione del brevetto europeo, invece, avverrà secondo una procedura unica e semplificative degli adempimenti per le imprese: il brevetto andrà depositato in inglese, francese o tedesco. Il quartier Generale sarà a Parigi, rispetto ad altre sedi, tuttavia, la questione è ancora aperta.
I vantaggi per le Imprese sono notevoli (sia in termini economici che burocratici): presso l’EPO (European patent office) potranno ottenere un brevetto unico che garantisce una protezione uniforme in tutti i Paesi membri e aderenti all’iniziativa; la domanda andrà redatta e depositata in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), ed il brevetto verrà automaticamente convalidato nei Paesi membri dell’UE che avranno ratificato l’accordo TUB (Tribunale unificato dei Brevetti).
Si segnala che il brevetto unitario non sostituisce il brevetto europeo: l’impresa potrà convalidare il brevetto europeo classico negli Stati non coperti dalla tutela unitaria (ovvero negli Stati extra-UE, negli Stati che non hanno aderito alla tutela unitaria – Spagna e Croazia – e negli Stati che non hanno ancora ratificato l’accordo TUB). Quanto alla tutela giurisdizionale dei brevetti europei classici, si prevede un periodo transitorio di sette anni nel quale le autorità giudiziarie nazionali potranno continuare ad essere investite delle azioni di revoca e contraffazione.