L’art. 379 del D. Lgs n. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) modifica l’art. 2477 del Codice Civile che regolamenta i casi in cui nelle SRL è obbligo nominare un organo di controllo o un revisore, nonché le modalità con cui si deve provvedere a tale nomina.
In relazione alle novità introdotte, l’art. 379 disciplina altresì le tempistiche entro cui le società in questione dovranno provvedere alla predetta nomina.
Qui di seguito si indicano le modifiche apportate al Codice Civile:
1. Vengono abbassati i parametri previsti dall’art. 2477, c.c.: i ricavi, il totale attivo dello stato patrimoniale ed i dipendenti occupati in media nella società durante l’esercizio.
- il totale attivo dello stato patrimoniale si abbassa da 4,4, milioni di euro a 2 milioni di euro;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da passano da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il n. di dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 50 unità a 10 unità.
2. Vengono portati da due ad uno i parametri di riferimento. Ciò significa che mentre sino ad oggi, per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, nell’arco di due esercizi consecutivi dovevano essere superati almeno due dei tre parametri previsti (non necessariamente gli stessi), le nuove norme prevedono l’obbligo predetto al superamento anche di uno solo di essi (si ritiene anche diversificato).
Il consistente abbassamento delle soglie previste per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore, determina per le SRL e le cooperative uno specifico dovere di valutazione ed eventuale adeguamento del proprio statuto ai fini della nomina dei menzionati organi di controllo o di revisione entro il termine massimo del 16.12.2019.
Fino alla scadenza di tale termine (16.12.2019) restano valide le previgenti diposizioni dell’atto costitutivo /statuto, ancorché non conformi alle nuove previsioni.
Secondo la nuova disposizione l’adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo è necessario solo se non sia già prevista la possibilità di nominare un organo di controllo (sia esso collegio sindacale, sindaco unico o revisore). Negli altri casi in cui lo statuto è già conforme alla legge le società interessate dovranno esclusivamente verificare se hanno superato per due esercizi consecutivi uno dei parametri già sopra indicati.
Considerando che le modifiche statutarie dovranno essere apportate entro il 2019, i parametri di cui la novellato articolo 2477cc dovranno fare riferimento agli esercizi sociali 2017 e 2018.