Per il terzo anno consecutivo le imprese potranno fruire del credito d’imposta formazione 4.0, questo è quanto indicato nel disegno di legge di bilancio 2020.
Si confermano le aliquote applicate a seconda della dimensione dell’impresa, ovvero:
- 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000,00 euro per le piccole imprese.
- 40% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000,00 euro per le medie imprese.
- 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 200.000,00 euro per le grandi imprese.
Le spese ammissibili sono quelle relative al costo azienda del personale dipendente impegnato come partecipanti, tutor o docente nelle attività di formazione ammissibili, riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Il credito d’imposta è applicabile alle attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Le attività di formazione ammissibili al beneficio sono dettagliate nel decreto attuativo 22 giugno 2018 (che continua a trovare applicazione). Si tratta nello specifico delle attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati; cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali (ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese potranno essere individuate con successivi provvedimenti).
Il bonus è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui opera, nonché dal regime contabile adottato.
Lo svolgimento delle attività di formazione agevolate deve essere espressamente disciplinato dai contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
A ciascun dipendente, deve essere rilasciata (con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000), l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Come espressamente previsto dal decreto attuativo 22 giugno 2018, oltre alla certificazione, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, che dovrà essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione, nell’ipotesi di attività formative organizzate all’interno dell’impresa, ovvero, se le attività sono state commissionate a soggetti esterni all’impresa, dal soggetto formatore esterno – l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.
Al credito di imposta si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019).
Il bonus non è soggetto né al limite di 250.000 euro (previsto dall’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007) né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro (di cui all’articolo 34 della l. n. 388/2000).
Per la proroga è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021.