Come indicato dalla norma primaria istitutiva del credito formazione 4.0, all’ articolo 1, comma 50, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018): “Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.
Con l’imminente scadenza del termine di presentazione del modello Redditi 2019, fissato al 02.12.2019, si esaminano le regole di esposizione del credito d’imposta Formazione 4.0, che richiede la compilazione dei seguenti quadri:
- quadro RU “crediti d’imposta”, sezioni I e IV;
- quadro RS, prospetto “aiuti di Stato”.
La fonte primaria istituiva del credito Formazione 4.0, l’articolo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), impone che il credito di imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza (ovvero nell’anno di sostenimento delle spese del personale impiegato in formazione 4.0) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a compensazione integrale, e possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
I dati da indicare nel quadro RU del modello Redditi 2019 sono dettagliati dall’articolo 6, comma 4, D.M. 04.05.2018:
- numero totale di ore dedicate alla formazione 4.0;
- numero dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione 4.0.
Costituisce condizione di ammissibilità al beneficio l’acquisizione di una certificazione contabile, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
L’impresa che ha beneficiato nel periodo 2018 del credito d’imposta Formazione 4.0 è inoltre tenuta a compilare anche il prospetto “aiuti di Stato” del Quadro RS del modello Redditi 2019 – righi RS401 e RS402, oltre al Quadro IS – righi IS201 E IS202- del modello Irap 2019.
L’indicazione del credito maturato nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della sua legittima fruizione.
Fonte: Euroconference News – Articolo del 12/11/2019