Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 2 agosto 2018, ha fornito dei chiarimenti in merito alla finanziabilità degli investimenti riguardanti i veicoli CNG superiori alle 16 tonnellate che, con il Decreto n.221 del 20 aprile scorso, restavano inspiegabilmente esclusi, sollevando così perplessità tra gli addetti ai lavori e le case costruttrici.
Agli incentivi possono accedere le imprese/consorzi/cooperative dell’autotrasporto merci conto terzi, attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) o all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I contributi, il cui totale stanziato è pari a euro 33.600.000,00 potranno essere richiesti per i seguenti investimenti avviati successivamente al 16 luglio 2018 (corrispondente alla data di pubblicazione del D.M. n. 221/2018 e D.D. n. 78/2018 nella Gazzetta Ufficiale):
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate;
- acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli pesanti, nuovi di fabbrica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5 tonnellate, con contestuale radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;
- rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere con unità alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628;
- acquisizione, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse.
Il Ministero chiarisce la previsione che fissa il contributo erogabile in relazione agli investimenti di cui al punto 2), determinato in 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate, ed in 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate. La nota fa seguito ad alcune segnalazioni pervenute al Ministero, che hanno evidenziato come, secondo l’attuale formulazione del secondo capoverso, il contributo per i veicoli superiori alle 16 tonnellate sembrerebbe previsto letteralmente solo per i veicoli ad alimentazione LNG e per gli ibridi, mentre sembrerebbe escluso per i veicoli a trazione CNG.
Al riguardo, il Ministero puntualizza che la dicitura “fino a 16 tonnellate” contenuta nella disposizione è da considerarsi come un refuso frutto di un mero errore materiale. Infatti, sul piano tecnico e funzionale, anche i veicoli alimentati con tecnologia CNG di peso pari o superiore a 16 tonnellate risultano prodotti e commercializzati e hanno, pertanto, le caratteristiche di alimentazione idonee per richiedere il contributo.
Premesso ciò, la nota si conclude con l’esatta interpretazione da dare al secondo periodo dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 221/2018. In particolare, il Ministero precisa che il contributo erogabile è pari a:
- 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 7 tonnellate ed inferiore alle 16 tonnellate;
- 8.000 euro per ogni veicolo a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 7 tonnellate;
- 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa complessiva pari o superiore a 16 tonnellate.
Con la risposta ad Assoliquidi, invece, il Ministero specifica che sono agevolabili anche i veicoli pesanti, di massa complessiva a pieno carico oltre le 16 tonnellate, dual fuel GNL, a condizione che il gasolio non è previsto per la propulsione del veicolo, e non risulta consentita, se non in casi di emergenza, l’alimentazione in modalità diesel. Ai fini dell’ammissibilità, precisa il Ministero, deve essere presentata idonea attestazione del costruttore.Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 15 aprile 2019.