L’aspetto innovativo relativo all’iper ammortamento, contenuto nell’articolo 6 del decreto dignità riguarda l’introduzione di un meccanismo di recupero dell’agevolazione in caso di cessione o delocalizzazione del bene durante il periodo di ammortamento.
È necessario fare chiarezza, distinguendo innanzitutto tra l’ipotesi di cessione del bene e delocalizzazione all’estero dello stesso.
Per quanto concerne quest’ultima fattispecie, infatti, l’articolo 6, comma 1 stabilisce che l’agevolazione spetta a condizione che il bene sia destinato a strutture produttive situate in Italia, ed il successivo comma 3 prevede l’applicazione di tale vincolo già a partire dagli investimenti eseguiti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ipotesi della cessione del bene oggetto di agevolazione è invece trattata nel comma 2 e nel comma 3, unitamente a quella riguardante la delocalizzazione di beni per i quali l’impresa ha già dedotto almeno una quota di iper ammortamento, ed in tali ipotesi le disposizioni richiedono il recupero di quanto già fruito fino alla data della cessione o della delocalizzazione.
Il decreto prevede che:
- le quote di iper ammortamento già fruite devono essere recuperate tramite una variazione in aumento nel modello Redditi del periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione del bene, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- il recupero dei benefici fiscali già fruiti si applica alle cessioni ed alle delocalizzazioni dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Pertanto, a prescindere dal momento in cui è stato effettuato l’investimento, laddove la cessione del bene (o la delocalizzazione) avvenga successivamente all’entrata in vigore del decreto, e l’impresa abbia già fruito di una parte dell’agevolazione, si dovrà procedere al recupero dell’importo già agevolato.
Quindi, anche per un investimento effettuato nel 2017, oggetto di cessione nel 2018 (dopo l’entrata in vigore del decreto), la norma del decreto dignità richiede il recupero di quanto già fruito nel 2017, poiché l’efficacia del comma 2 (che contiene il meccanismo di recupero) è disciplinata dalla seconda parte del comma 3 che si riferisce espressamente alle cessioni (e non agli acquisti) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando il momento in cui è stato eseguito l’investimento.
Il comma 3 dell’articolo 6 in commento, dispone che le previsioni in tema di cessione a titolo oneroso, durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, non si applicano nel caso di sostituzione del bene agevolato con un altro avente caratteristiche analoghe o superiori a quello sostituito. Dette previsioni trovano applicazione anche in caso di delocalizzazione.
Pertanto, nel caso in cui un bene agevolato – durante il periodo di fruizione dell’agevolazione – venga delocalizzato all’estero, e venga sostituito con un altro aventi caratteristiche analoghe o superiori, non si realizza alcun effetto recapture dell’agevolazione fino a tale data fruita, in quanto la stessa non viene meno, ma trasferita in capo al nuovo bene oggetto d’investimento.